Descrizione
Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo arrotondate all’unità, come previsto dalla Legge 27/12/2006, n.296, art.1, comma 166, non inferiori ad euro 50,00 € nei seguenti limiti:
- fino ad un massimo di 30 mesi per importi fino al 5.999,99 € senza la presentazione di forme di garanzie del debito, a seguito di valutazioni discrezionali del responsabile del tributo designato dall’Ente anche sulla solvibilità del contribuente e sulla durata della rateizzazione concedibile
- fino ad un massimo di 36 mesi per importi uguali o superiori a 6.000,00 € senza la presentazione di forme di garanzie del debito, a seguito di valutazioni discrezionali del responsabile del tributo designato dall’Ente anche sulla solvibilità del contribuente e sulla durata della rateizzazione concedibile
- fino ad un massimo di 72 mesi esclusivamente per importi superiori ad euro 20.000,00 € per le persone giuridiche, presentando un’idonea garanzia nelle forme previste dall’ordinamento giuridico vigente, che copra l’intero importo del debito (comprensivo di oneri, spese, interessi) e avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione
- fino ad un massimo di 72 mesi esclusivamente per importi superiori ad euro 5.000,00€ per le persone fisiche, presentando un’idonea garanzia nelle forme previste dall’ordinamento giuridico vigente, che copra l’intero importo del debito (comprensivo di oneri, spese, interessi) e avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione; in alternativa attraverso la cessione volontaria del quinto dello stipendio.