Descrizione
Il contribuente che si trova in difficoltà economica può chiedere al Comune di rateizzare il pagamento di tributi comunali.
Dopo aver verificato le condizioni economiche del cittadino, il Comune può decidere di dilazionare il pagamento dei tributi in rate mensili fino ad un numero massimo stabilito dal Regolamento comunale, come previsto dal Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, art. 52, com. 1 che concede ai Comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
Per le somme in riscossione ordinaria il contribuente deve presentare domanda al proprio Comune.
In caso di riscossione coattiva, la domanda di rateizzazione deve essere presentata al Comune o ad altro soggetto eventualmente incaricato.
Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo arrotondate all’unità, come previsto della Legge 27/12/2006, n. 296, art.1, comma 166 e s.m.i., non inferiori ad euro 50,00 € nei seguenti limiti:
- fino ad un massimo di 30 mesi per importi fino al 5.999,99 € senza la presentazione di forme di garanzie del debito, a seguito di valutazioni discrezionali del responsabile del tributo designato dall’Ente, in forza della Legge 18/12/2013, n.147, art.1, comma 629, anche sulla solvibilità del contribuente e sulla durata della rateizzazione concedibile
- fino ad un massimo di 36 mesi per importi uguali o superiori a 6.000,00 € senza la presentazione di forme di garanzie del debito, a seguito di valutazioni discrezionali del responsabile del tributo designato dall’Ente, in forza Legge 18/12/2013, n.147, art.1, comma 62, anche sulla solvibilità del contribuente e sulla durata della rateizzazione concedibile
- fino ad un massimo di 72 mesi esclusivamente per importi superiori a20.000,00 €,per le persone giuridiche, presentando un’idonea garanzia nelle forme previste dall’ordinamento giuridico vigente, che copra l’intero importo del debito (comprensivo di oneri, spese, interessi) e avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione
- fino ad un massimo di 72 mesi esclusivamente per importi superiori a 5.000,00 €, per le persone fisiche, presentando un’idonea garanzia nelle forme previste dall’ordinamento giuridico vigente, che copra l’intero importo del debito (comprensivo di oneri, spese, interessi) e avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione; in alternativa attraverso la cessione volontaria del quinto dello stipendio.
In Comune di Rozzano …
Per ulteriori informazioni, consulta il Regolamento comunale.